Con Provv. Agenzia Entrate 15.1.2014 è stato approvato il Mod. 730/2014 da utilizzare da
parte di coloro che nell'anno 2014, relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2013, si
avvalgono dell'assistenza fiscale.
PRINCIPALI NOVITA' 2014
•
Da quest'anno possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti privi di un
sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (art. 51-bis,
D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. con L. 9.8.2013, n. 98 e Provv. Agenzia Entrate
22.8.2013), solamente nell'ipotesi di percezione di:
1.
l redditi di lavoro dipendente;
2.
l redditi da pensione;
3.
l redditi di cui all'art. 50, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, quali:
▪
compensi percepiti da lavoratori delle cooperative (lett. a);
▪
borse di studio (lett. c);
▪
compensi per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di
società, associazioni e altri enti, per la collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, per la partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
▪
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
▪
indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (con
esclusione del Parlamento europeo) (lett. g);
▪
assegni periodici (lett. i)
▪
compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili
(lett. l).
•
Detrazioni per figli a carico: tali detrazioni sono elevate nella seguente misura (art.
1, co. 483, L. 24.12.2012, n. 228):
o
da euro 800 a euro 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3
anni;
o
da euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
o
da euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio
con disabilità.
•
Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione
forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime
della cedolare secca (art. 4, L. 28.6.2012, n. 92).
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Cedolare secca: è ridotta dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva (cd.
cedolare secca) sui canoni relativi ai contratti di locazione a canone concordato (o
concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e
degli inquilini (L. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di
disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa (art. 4, D.L. 31.8.2013, n. 102,
conv. con. Modif. dalla L. 28.10.2013, n. 124).
•
Premi di assicurazione sulla vita l'importo complessivo massimo dei premi su cui
calcolare la detrazione del 19% si riduce da euro 1.291,14 ad euro 630.
•
Detrazioni per ristrutturazioni edilizie è pari al:
o
50% per le spese sostenute nell'anno 2013 e per le spese sostenute dal
26.6.2012 al 31.12.2012;
o
41% per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse
dall'1.1.2006 al 30.9.2006;
o
36%per cento per le spese sostenute:
▪
dal 2004 al 2005;
▪
nel 2006 per fatture emesse dall'1.10.2006 o in data antecedente
all'1.1.2006;
▪
dal 2007 al 2011 e dall'1.1.2012 al 25.6.2012.
▪
La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza
fiscale. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la
detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.L'importo della
spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
▪
euro 48.000 per le spese sostenute dall'1.1.2003 al 25.6.2012;
▪
euro 96.000 per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013.
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i
lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), il
limite va ripartito tra loro.
•
Bonus "arredi": ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione pari al
50% in relazione alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 per l'acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, detrazione
spetta su un ammontare massimo di euro 10.000 ed è ripartita in 10 rate annuali
di pari importo; riguarda anche le spese di trasporto, montaggio e
installazione.finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (art.
16, D.L. 4.6.2013, n. 63, conv. con modif. dalla L. 3.8.2013, n. 90). La
•
Detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico è pari al:
o
55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dall'1.1.2013 al 5.6.2013;
o
65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013.
La ripartizione delle spese avviene in:
o
10 rate annuali per le spese sostenute dal 2011 al 2013;
o
5 rate annuali per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;
o
da 3 a 10 rate annuali per le spese sostenute nel 2008.
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